Oneri di allegazione e prova a carico dell'opponente che eccepisce l'estinzione della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c.
Pubblicato il 11/08/22 00:00 [Doc.10955]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv Francesca Crivellari del Foro di Roma.

Va respinta l'eccezione di inesistenza del ricorso per decreto ingiuntivo per mancata allegazione della procura alle liti alla copia notificata al debitore, sia perché alcuna norma ne prescrive la notifica, sia in quanto il debitore può accedere al fascicolo telematico, dove detta procura deve essere depositata dal ricorrente.

Il fideiussore che invoca l'estinzione della garanzia ex art. 1956 c.c. e per violazione del dovere di buona fede e correttezza da parte della Banca, imputando a quest'ultima di aver concesso un nuovo finanziamento al debitore garantito nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche e finanziarie, deve allegare e dimostrare sia l'effettivo deterioramento di dette condizioni raffrontate con quelle esistenti alla costituzione del rapporto originario, sia che di detto deterioramento la Banca fosse a conoscenza. Ove la fideiussione sia rinnovata contestualmente alla concessione del nuovo finanziamento, viene meno la possibilità di invocare l'art. 1956 c.c.
Va esclusa l'operatività dell'art. 1956 c.c. in tutti i casi in cui il fideiussore abbia rapporti con il debitore principale (familiare, socio o legale rappresentante) tali da far supporre che abbia avuto conoscenza del peggioramento della situazione patrimoniale del garantito (cfr. tra le tante Cass. 2373/2017 n. 7444 e Cass. 29/11/2019 n. 31227). Il presupposto dell'applicazione di tale norma è infatti quello di salvaguardare il fideiussore da comportamenti della banca per lui pregiudizievoli e contrari alla buona fede quando non sia né possa essere a conoscenza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore (nel caso di specie, il fideiussore è anche amministratore unico della società garantita).

La prova del credito derivante da un contratto di mutuo è assolta dalla Banca con la produzione del contratto e la deduzione dell'inadempimento, mentre l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica del debito, incombendogli invece l'onere di contestazione specifica e di prova dei singoli pagamenti estintivi, con produzione di un conteggio alternativo.

Ove l'opponente eccepisca che il contratto di mutuo abbia avuto lo scopo di ripianare il debito derivante da un'apertura di conto corrente (il cui saldo passivo è stato ingiunto dalla Banca), rispetto a tale apertura di credito l'opponente assume il ruolo di attore e dunque, ove ne contesti il quantum per illegittimo addebito di tassi ultralegali, usurari e per anatocismo, deve produrre il contratto di apertura di credito e tutti gli estratti conto.

Deve ritenersi sussistere la presunzione che il titolare di rapporto di conto corrente, quale parte contraente, sia in possesso della documentazione contrattuale, atteso il dovere della Banca di consegnare copia del contratto al cliente, ex art. 117 TUB.

Le contestazioni formulate dall'opponente circa la nullità di talune clausole contrattuali del contratto di conto corrente (tasso d'interesse, cms ecc…) sono inattendibili ove lo stesso deduca contestualmente di non avere avuto la disponibilità di detto documento al momento dell'introduzione del giudizio, atteso che non sarebbe stato possibile per l'opponente medesimo compiere un raffronto tra le pattuizioni contrattuali e le risultanze degli addebiti.

Deve considerarsi tardiva e dunque inammissibile, la domanda di accertamento di nullità di un contratto dedotta per la prima volta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.. Ed infatti, non vale a tale fine dedurre che la nullità di un contratto sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ove l'introduzione di detta domanda comporti l'introduzione nel processo di nuovi temi di indagine e di decisione che alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere pretese diverse da quelle fatte valere in precedenza, precluse dalle decadenze processuali stabilite dal codice di rito.


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