Cass.:Non si può avere la nullità del contratto-quadro per effetto dell'eventuale inadempimento agli obblighi dell'intermediario relativi al comportamento da tenere in occasione dei singoli atti negoziali esecutivi.
Pubblicato il 17/05/16 15:05 [Doc.1103]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass., 1^ sez., sent. n. 9981/2016, ud. 25 gennaio 2016, dep. 16 maggio 2016.

La Suprema Corte ha smentito la Corte d’Appello felsinea, la cui sentenza è stata impugnata dalla banca, secondo il cui ricorso

- detta decisione risultava viziata da un errore interpretativo, laddove i Giudici di secondo grado hanno annullato il contratto per errore negoziale, ponendo alla base della sentenza la considerazione circa il mancato rispetto di obblighi che attengono all’esecuzione del contratto e che potrebbero invece dar luogo esclusivamente ad una responsabilità risarcitoria connessa all’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento, ma giammai all’annullamento del contratto per errore.

Gli Ermellini, ritenuto fondato il ricorso della banca, hanno cassato la sentenza d’appello, senza rinvio, in quanto il controricorrente-investitore non aveva mai domandato la risoluzione del contratto.

Ed invero secondo la Suprema Corte

- in tema di intermediazione finanziaria va affermato che in ipotesi di omessa informazione sulla propensione al rischio del cliente e/o di omessa informazione sui rischi dell’investimento o comunque sull’inadeguatezza delle operazioni poste in essere dall’istituto intermediario ed anche in tutte le ipotesi in cui avrebbe dovuto astenersi, si prospetta una responsabilità di tipo contrattuale;
- oggetto del contendere, infatti, non sono circostanze attinenti al momento genetico dell’obbligazione, bensì relative al suo concreto divenire e alla sua attuazione;
- di talchè la domanda non è inquadrabile nella categoria dell’invalidità del contratto, bensì in quella dell’azione di responsabilità, di tipo extracontrattuale – se l’evento generativo del danno si collochi nella fase delle trattative precontrattuali – o di tipo contrattuale se abbia ad oggetto le operazioni poste in essere in adempimento del contratto di intermediazione (fattispecie in esame);
- va quindi escluso che possa aversi nullità del contratto-quadro per effetto dell'eventuale inadempimento agli obblighi dell'intermediario relativi al comportamento da tenere in occasione dei singoli atti negoziali esecutivi;
- non è neppure configurabile l’annullabilità del contratto per vizio del consenso, posto che i comportamenti omissivi e fallaci dell’intermediario, anche ove ritenuti esistenti, non sono qualificabili come integrativi dell’invalidità del contratto-quadro di intermediazione, ma anch’essi possono al più essere valorizzati in quanto inficianti la correttezza dei singoli contratti esecutivi, come tali risolubili per inadempimento.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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