Corte costituzionale - È legittima la rideterminazione con il criterio contributivo dei vitalizi ante 2012 degli ex parlamentari?
Pubblicato il 29/09/22 00:00 [Doc.11144]
di Corte Costituzionale


UDIENZA PUBBLICA 4 OTTOBRE 2022

SOPPRESSIONE DEI REGIMI FISCALI PARTICOLARI PER GLI ASSEGNI VITALIZI SPETTANTI AI MEMBRI DEL PARLAMENTO E RELATIVI CRITERI DI RIDETERMINAZIONE
Previdenza - Assegni vitalizi - Soppressione dei regimi fiscali particolari per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - Omessa previsione che queste prestazioni siano disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale.

Previdenza - Assegni vitalizi - Trattamenti economici dei senatori cessati dal mandato, sia diretti che di reversibilità - Prevista rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con il metodo contributivo, sia per gli assegni in corso che per quelli di futura erogazione maturati in base alla normativa vigente al 31 dicembre 2011 e per gli anni di mandato svolti fino a tale data. (R.O. 23/2022)

Il Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nel sopprimere qualsiasi regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari, non prevede altresì che queste prestazioni siano disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale, di ragionevolezza e parità di trattamento, in relazione agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione. Il medesimo rimettente solleva, inoltre, questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, recante la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con il metodo contributivo, sia per gli assegni in corso che per quelli di futura erogazione maturati in base alla normativa vigente al 31 dicembre 2011 e per gli anni di mandato svolti fino a tale data, per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione. Relativamente a tale questione, il giudice a quo, ritenendo che il vitalizio sia riconducibile alle indennità parlamentari, delle quali condividerebbe finalità e natura giuridica, assume una violazione della riserva di legge. Sotto altro profilo il Consiglio di garanzia ipotizza una lesione del principio per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può esser imposta per legge e del diritto al rispetto dei propri beni, come declinato dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, poiché l'assegno, una volta entrato nel patrimonio del percettore, non potrebbe essere decurtato in carenza di un'espressa previsione di legge. Peraltro, secondo tale tesi, l'intervento, in relazione ai sacrifici richiesti, sarebbe privo del carattere eccezionale, temporaneo, transeunte e non arbitrario; mancherebbe, d'altro canto, secondo il rimettente, la conformità allo scopo prefissato. Secondo il giudice a quo, inoltre, il criterio introdotto con la delibera, oltre a tener conto della sopravvenuta esigenza di contenimento della spesa pubblica, avrebbe dovuto tutelare anche l'interesse dei ricorrenti a subire una riduzione compatibile con l'affidamento al conseguimento di un assegno mensile equo. Tali rilievi, determinerebbero, in base a quanto sostenuto, una violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità nonché uno scostamento dal principio dell'intangibilità dei diritti acquisiti, della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici, quale forma di tutela del legittimo affidamento. Entro tale ambito, si verificherebbe anche una lesione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra senatori cessati dal mandato, impossibilitati ad attenuare Ufficio ruolo della Corte costituzionale 11 l'impatto della portata innovativa della delibera stessa e senatori in carica che potrebbero effettuare una scelta consapevole alla luce del nuovo quadro normativo. Secondo il giudice a quo, d'altro canto, la delibera del Senato n. 6 del 2018 sarebbe illegittima per aver irragionevolmente inciso in modo retroattivo sui vitalizi e dunque sulle prerogative parlamentari costituzionalmente garantite a tutela della loro libertà e indipendenza. Infine, oltre a esser lesa la garanzia previdenziale, sarebbe stato violato il principio della capacità contributiva per mancata restituzione di quanto versato a titolo di contributo previdenziale, a seguito della rideterminazione del vitalizio.

Norma censurata
L. 23 dicembre 1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
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Art. 26 (Soppressione di regimi fiscali particolari) 1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti: (omissis) b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. (omissis)
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ENATO DELLA REPUBBLICA - XVIII Legislatura - Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 6.
OGGETTO: Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011. Seduta del 16 ottobre 2018.
Art. 1 - (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione. (omissis)


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