Corte costituzionale: il privilegio spetta anche al credito di rivalsa IVA dell'agente sulle provvigioni dell'ultimo anno
Pubblicato il 10/11/22 08:51 [Doc.11338]
di Corte Costituzionale


La Corte costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione.

In allegato la decisionen. 167/2022


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