Limiti di ammissibilità di una consulenza medica preventiva per l'accertamento del trattamento sanitario di un paziente morto per Covid 19.
Pubblicato il 16/11/22 08:38 [Doc.11364]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata

Tribunale di Napoli, 9 novembre 2022, dr.ssa Lo Bianco.

Ai fini dell'ammissibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. è sufficiente la sola legitimatio ad causam attiva e passiva in senso proprio, intesa quale titolarità del potere di promuovere o patire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte, essendo riservata al successivo giudizio di merito la valutazione dell'effettiva titolarità attiva e passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio.

L'ammissione di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. avente ad oggetto il trattamento medico domiciliare prescritto da personale dell'ASL agli inizi della pandemia da Sars Covid 19 ad un soggetto deceduto subito dopo il ricovero in ospedale presuppone l'allegazione di specifici trattamenti terapeutici colposamente omessi o ritardati che avrebbero avuto una ragionevole probabilità di successo nell'ottica di maggiori chance di guarigione o sopravvivenza, onde consentire l'accertamento del nesso di causalità secondo il giudizio controfattuale nonché fissare l'oggetto stesso della richiesta consulenza.


© Riproduzione Riservata