Circa l’art. 186 l. fall. sulla risoluzione del concordato, la legittimazione riconosciuta “a ciascuno dei creditori”va intesa come correlata all’ esistenza di un pregiudizio effettivamente subito dal diritto di credito dell’istante.
Pubblicato il 28/05/16 10:54 [Doc.1143]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì – 3 febbraio 2016 - Pres. rel. dr. Pazzi
Considerato che l'attuale disposto dell' art 186 l. fall. stabilisce che ciascuno dei creditori sia legittimato a domandare la risoluzione del concordato qualora l' inadempimento del debitore non abbia scarsa importanza, e malgrado detta risoluzione non può che fare seguito a una valutazione degli interessi dell’ intera massa dei creditori, da compiersi tramite un giudizio sulla tenuta complessiva dell' accordo piuttosto che facendo riferimento al tornaconto del singolo creditore istante, nondimeno la modifica del diritto di credito avvenuta a seguito dell’omologa del concordato ai sensi dell' art. 184 l. fall. rende evidente che ciascuno dei creditori, prima della scadenza prevista dal piano concordatario per la soddisfazione del suo credito, non subisce alcuna lesione del proprio diritto.
Ne consegue che la legittimazione riconosciuta dall' art. 186 l. fall. “a ciascuno dei creditori” in maniera indeterminata va intesa come correlata all’ esistenza di un pregiudizio effettivamente subito dal proprio diritto di credito, così come modificato a seguito del provvedimento di omologa.
Il singolo titolare del credito, pur muovendosi nell’ambito di un accordo di carattere collettivo, non può quindi dolersi di alcun inadempimento della controparte fino a quando non giunga a scadenza il termine previsto in piano per la sua soddisfazione e il pagamento non venga effettuato.


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