Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10640/16, depositata il 23 maggio - Responsabilità contrattuale in caso di omissione dell’obbligo informativo.
Pubblicato il 30/05/16 22:44 [Doc.1156]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


MASSIMA

“La responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto- quadro (o contratto d'investimento) intercorrente tra le parti (v. Sez. un. n. 26724-07 cui adde, di recente, Sez. 1^ n. 12262-15).

L'onere della prova va quindi ripartito secondo il disposto ex art. 1218 cod. civ., sicché spetta all'investitore allegare l'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'intermediario e provare il pregiudizio conseguente, mentre incombe sull'intermediario provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta (v. per tutte Sez. l, n. 22147-10, n. 2640-15).”

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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