La modifica delle clausole degli atti di gara relative ai requisiti di partecipazione non può essere disposta mediante la pubblicazione di un chiarimento pochi giorni prima della scadenza del termine per le offerte
Pubblicato il 28/01/23 00:00 [Doc.11647]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - MODIFICA DEGLI ATTI DI GARA - OBBLIGO DI RIAPERTURA DEI TERMINI ANCHE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO - ERRORE MATERIALE DEGLI ATTI DI GARA - CHIARIMENTO - INSUFFICIENZA

ANAC, parere precontenzioso 11.1.2023 n. 5

La modifica delle clausole degli atti di gara relative ai requisiti di partecipazione non può essere disposta mediante la pubblicazione di un chiarimento avvenuta pochi giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. E' noto infatti che i chiarimenti abbiano la funzione di esprimere la corretta interpretazione degli atti di gara ma non quella di integrare o rettificare gli atti di gara, neanche laddove gli stessi siano affetti da un mero errore materiale. Le modifiche agli atti di gara non possono infatti che essere effettuate mediante la rettifica del bando e del disciplinare con le medesime modalità originarie e non mediante un semplice chiarimento.

Laddove la modifica degli atti di gara sia significativa, ossia laddove la modifica involga aspetti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, la Stazione Appaltante è tenuta ad effettuare tali adempimenti e a riaprire tutti i termini di partecipazione, ivi compreso quello per l'effettuazione del sopralluogo.

In mancanza di tali adempimenti l'operato della Stazione Appaltante che faccia ricorso improprio allo strumento dei chiarimenti per apportare una modifica significativa ai documenti di gara e ometta la ripubblicazione degli atti di gara e la conseguente riapertura di tutti i termini è illegittimo.


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