Il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato del suo credito immobiliare, di una riduzione del costo totale del credito non include le spese indipendenti dalla durata del contratto
Pubblicato il 14/02/23 00:00 [Doc.11720]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Il consumatore può quindi soltanto esigere una riduzione degli interessi nonché dei costi che dipendono dalla durata del credito Il Verein für Konsumenteninformation (VKI), un'associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, contesta dinanzi agli organi giurisdizionali austriaci una clausola standard utilizzata dalla UniCredit Bank Austria nei suoi contratti di credito immobiliare, che riguarda il rimborso anticipato del credito da parte del consumatore. Secondo detta clausola, in tale ipotesi, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengono ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente». Il VKI ritiene che anche le spese indipendenti dalla durata del credito dovrebbero essere ridotte proporzionalmente. Esso invoca a tal proposito la direttiva 2014/17 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Quest'ultima obbliga gli Stati membri ad assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. Essa prevede che, in un simile caso, il consumatore abbia diritto a una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
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