Tribunale di Ferrara: applicazione dei principi della sentenza "Lexitor" anche alla luce della pronuncia della Consulta
Pubblicato il 15/02/23 08:11 [Doc.11724]
di Redazione IL CASO.it


Sentenza n. 81/2023 del 2 febbraio 2023, n. R.G. 2182/2022.

A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale - che ha dichiarato l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 11 octies, limitatamente all'inciso "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia" - vi è piena ripetibilità dei costi up front sia per i rapporti pregressi - in applicazione del testo legislativo abrogato, ma integrato dalla sentenza della C.G.UE - sia per i rapporti sorti dopo il 26 maggio 2021 - in applicazione dell'art. 125 sexies come modificato dall'art.11-octies, commi 1, lettera b), e 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n. 106.

In linea con le disposizioni normative del Titolo VI, capo II del TUB - che riconoscono l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di credito e quelli accessori e funzionali allo stesso, in quanto negozi tutti finalizzati a realizzare un'unica operazione commerciale - è configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di mediazione creditizia e il contratto di finanziamento, essendo il primo indubbiamente preordinato, accessorio e funzionale al secondo.

Ne deriva che, pur essendo la somma dovuta a titolo di oneri di intermediazione versata al mediatore, deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri ed accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti alla provvigione, residuando all'istituto di credito un diritto di regresso nei confronti dell'intermediario (cfr. Trib. Napoli Nord, 18 gennaio 2023 e Trib. Monza 4 gennaio 2023).


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