Applicazione della riduzione del 15% per le indennità dovute per l'utilizzo a fini istituzionali di immobili
Pubblicato il 28/02/23 00:00 [Doc.11771]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 163 del 04/01/2023

Art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - Efficacia temporale - Dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 95 del 2012.

La riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a), del d.l. n. 66 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009, nonché dalle Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012.


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