Tango bond - Banca – cliente/investitore – Segnalazione inadeguatezza operazione – Contestazione del cliente – Onere probatorio a carico della banca – Principio di diritto della Suprema Corte.
Pubblicato il 06/06/16 22:43 [Doc.1180]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. - Sez. I civile – Sentenza 6 giugno 2016 n. 11578

PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA SUPREMA CORTE

“La sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'articolo 29, 3° comma, reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi quali specifiche informazioni furono omesse, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, che invece quelle informazioni essa aveva specificamente reso.”

Donato Giovenzana - Legale d'impresa


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