Omessa valutazione del merito creditizio e inammissibilità del reclamo avverso il piano di ristrutturazione del consumatore
Pubblicato il 20/03/23 08:34 [Doc.11847]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'avv. Fabiola Tombolini del foro di Ancona.

Corte d'Appello di Ancona 28 febbraio 2023 - pres. Gianfelice

Il soggetto finanziatore deve diligentemente verificare, ai sensi dell'art 124 bis TUB, l'esistenza di pregressi prestiti contratti con il ceto bancario, nonostante siano sottaciuti, attraverso la consultazione delle banche dati, essendo irrilevante il c.d. mendacio della finanziata su dati oggettivamente riscontrabili.

E' inammissibile il reclamo avverso il piano di ristrutturazione del consumatore (art 67 CCII) formulato dal creditore che ha colpevolmente determinato, quanto meno, l'aggravamento della situazione di indebitamento, concedendo un credito superiore e sproporzionato rispetto alle capacità restitutorie, in quanto non legittimato ex art 69 c.2 CCI. (Fabiola Tombolini) (Riproduzione riservata).


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