Sottoscrizione della domanda di concordato con riserva nel codice della crisi
Pubblicato il 27/03/23 17:28 [Doc.11871]
di Redazione IL CASO.it


Concordato con riserva – Documenti da allegare – Decisione dell’organo amministrativo – Necessità - Esclusione

È sufficiente che la domanda di concordato “in bianco” o “prenotativa” sia sottoscritta dal difensore munito di procura posto che l’art. 120 bis, comma 1, CCI, nel disciplinare l'istanza di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza e nel richiedere che la decisione dell’organo amministrativo risulti da verbale redatto da notaio, fa espresso riferimento alla proposta e al piano concordatario e, quindi, unicamente alla domanda formulata in modo completo e non a quella c.d. “in bianco” o “prenotativa”. (Mauro Bernardi - Riproduzione riservata)

 


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