Piano di risanamento, azione revocatoria e valutazione ex ante del giudice
Pubblicato il 05/04/23 00:00 [Doc.11887]
di Redazione IL CASO.it


Piano attestato di risanamento - Revocabilità degli atti - Valutazione del giudice

Il giudice, per ritenere esenti dalla domanda di revoca proposta dal curatore del fallimento gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma dell’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012 (e, a maggior ragione, nel testo successivo a tali modifiche che hanno introdotto la necessità dell’attestazione, da parte di un professionista indipendente e qualificato, della “veridicità dei dati aziendali” e della “fattibilità del piano”), deve effettuare, con giudizio ex ante, una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l’idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine (Cass. n. 3018 del 2020, che ha cassato la sentenza con la quale il tribunale aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocatoria, la mancata attestazione della veridicità dei dati contabili ed escluso il potere del giudice di valutare, in dissenso dal professionista che aveva redatto il piano, l’idoneità dello stesso a realizzare gli obiettivi di risanamento in esso indicati; conf., Cass. n. 13719 del 2016; più di recente, Cass. n. 5870 del 2022, in motiv).

Se, infatti, come la norma prevede, il piano deve “apparire” idoneo a consentire “il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa” ed “ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”, risulta, allora, evidente come, già sulla base della formulazione legislativa, il giudice, ai fini del riconoscimento dell’invocata esenzione, abbia il potere di verificare, sia pure nei limiti di una assoluta e manifesta inettitudine, se il piano di risanamento fosse o meno effettivamente idoneo a raggiungere gli obbiettivi prefissati (Cass. n. 3018 del 2020, in motiv.); tale valutazione, peraltro, se si considera la natura del piano attestato, che viene predisposto unilateralmente dal debitore e non è soggetto ad omologa nè ad alcuna forma di pubblicità, non può che essere effettuata avuto riguardo alla situazione ex ante (“ora per allora”) e parametrata sulla condizione del terzo contraente, il quale farà valere l’esenzione, deducendo che sul piano attestato aveva fatto affidamento (Cass. n. 3018 del 2020, in motiv.).

 


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