Esdebitazione: fallimento già chiuso e disciplina applicabile alla data di entrata in vigore del codice della crisi
Pubblicato il 07/04/23 00:00 [Doc.11889]
di Redazione IL CASO.it
Esdebitazione - Disciplina transitoria - Fallimento già chiuso alla data di entrata in vigore del codice della crisi
L'esdebitazione va considerata un effetto della procedura concorsuale liquidatoria che si perfeziona nel momento in cui il tribunale, all'esito di procedimento autonomo rispetto alla procedura suddetta, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Da ciò consegue che, nell'ipotesi in cui la domanda di esdebitazione riguardi un fallimento pendente alla data del 15 luglio 2022, è applicabile la disciplina intertemporale di cui all'art. 390, comma 2, CCI, secondo cui lo procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del codice della crisi sono definite secondo le disposizioni della legge fallimentare; laddove, invece, il fallimento sia stato chiuso prima del 15 luglio 2022, la disciplina applicabile sarà quella di cui agli artt. 142 e ss. l.f., dovendosi accertare uno degli effetti della chiusura della procedura concorsuale liquidatoria regolata dalle disposizioni di cui alla medesima legge.
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