Ristrutturazione del consumatore: la colpa grave va intesa come assoluta noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti
Pubblicato il 03/04/23 08:47 [Doc.11893]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Brindisi 14 marzo 2023 – est. Natali

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it

Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Colpa grave – Ricorrenza - Condizioni

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la ‘colpa grave’ che preclude l’eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti.  (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

 


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