Omologazione del concordato fallimentare e cessione dei crediti: il curatore rimane l'unico soggetto legittimato ad emettere note di variazione IVA
Pubblicato il 02/05/23 00:00 [Doc.11966]
di Redazione IL CASO.it


Concordato fallimentare - omologazione - effetti - note di variazione iva - soggetto legittimato

Il curatore fallimentare è responsabile di tutti gli adempimenti IVA relativi al periodo che va dall'apertura alla chiusura del fallimento, compresi gli obblighi procedurali necessari alla dichiarazione e alla presentazione della documentazione richiesta.

Anche se la chiusura del fallimento, ai sensi dell'articolo 130 della Legge Fallimentare, avviene in seguito all'omologazione del concordato fallimentare con l'assuntore e alla sua definitività, il curatore rimane legittimato ad adempiere agli obblighi fiscali connessi al periodo precedente la chiusura del fallimento, al fine di acquisire eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni.

Di conseguenza, sebbene la cessione dei crediti, compreso il credito IVA, trasferisca il credito a un altro soggetto (il cessionario), che diventa l'unico legittimato a richiedere il pagamento dal debitore ceduto, ai fini fiscali il cedente rimane l'unico soggetto legittimato a emettere note di variazione in diminuzione.

 


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