Procuratore Nardecchia: il curatore è legittimato ad eccepire la prescrizione presuntiva nei giudizi di accertamento del passivo fallimentare
Pubblicato il 03/05/23 00:00 [Doc.11967]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento- accertamento del passivo- curatore - 2956 c.c. – prescrizione presuntiva - eccezione - giuramento decisorio - ammissibilita’ - dichiarazione negativa- effetti

La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti e fondate su fatti diversi: elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; la seconda è invece fondata su una presunzione "iuris tantum", ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, spettando al creditore l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.

Il curatore è legittimato ad eccepire la prescrizione presuntiva nei giudizi di accertamento del passivo fallimentare, ivi comprese le impugnazioni dei creditori concorrenti, ex art. 98, comma 2, L. Fall..

A fronte dell’insinuazione al passivo fallimentare di un credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’articolo 2956, n. 2, c.c., eccepita dal curatore fallimentare la prescrizione presuntiva, il preteso creditore può deferire al curatore il giuramento decisorio de scientia o de notitia.

L'eventuale dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare, bensì giuramento in senso negativo, per cui la lite va decisa in senso favorevole al giurante.

 


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