Decisioni fiscali anticipate (c.d. tax ruling): secondo l'avvocato generale Kokott, la Commissione ha erroneamente dichiarato che il Lussemburgo ha concesso al gruppo Engie aiuti di Stato illegali sotto forma di vantaggi fiscali
Pubblicato il 13/05/23 00:00 [Doc.11984]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause C-454/21 P | Engie Global LNG Holding e a. / Commissione e C-451/21 P | Lussemburgo / Commissione

Da un lato, soltanto il diritto nazionale costituirebbe il quadro di riferimento, e, dall’altro, solo decisioni fiscali anticipate manifestamente errate sulla base di tale diritto nazionale potrebbero dar luogo a un vantaggio selettivo Con decisione del 20 giugno 2018, la Commissione ha dichiarato che il Lussemburgo ha concesso al gruppo Engie, nell’ambito di ristrutturazioni all’interno del Lussemburgo, aiuti di Stato illegali. Al gruppo sarebbe stato promesso, in talune decisioni fiscali anticipate, un trattamento fiscale in forza del quale la quasi totalità degli utili realizzati da due società figlie in Lussemburgo sarebbe alla fine sfuggita alla tassazione. Infatti, sebbene a livello delle società figlie operative avesse avuto luogo unicamente un’imposizione bassa sul fondamento di una base imponibile concordata, le società madri hanno beneficiato dell’esenzione per i redditi da partecipazioni (privilegio di partecipazione). Ciò avrebbe comportato la concessione di un vantaggio selettivo al gruppo Engie in deroga alla normativa tributaria lussemburghese. Dal diritto nazionale, infatti, sarebbe ricavabile un corrispondente principio di corrispondenza (esenzione a livello della società madre solo in caso di previa tassazione a livello della società figlia). Inoltre, l’amministrazione finanziaria avrebbe omesso in maniera inammissibile di applicare una disposizione intesa a prevenire abusi.

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