I creditori diversi da quello privilegiato non sono legittimati a far valere il mancato deposito della relazione di cui all'art. 124, comma 3, l.fall.
Pubblicato il 08/05/23 00:00 [Doc.11989]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'avv. Martina Elisa Pillon.

Concordato fallimentare - Mancato deposito della relazione - Effetti

L’art. 124, comma 3, l.fall. non è una norma dettata a tutela di un superiore interesse della procedura, inteso quale conglomerato degli interessi dei singoli creditori o di creditori diversi da quello privilegiato, destinatario dello stralcio, ma è una previsione volta a garantire la formulazione di proposte che risultino coerenti con il valore dei cespiti ipotecati acquisiti alla procedura, con la conseguenza che i creditori diversi da quello privilegiato non sono legittimati a far valere il mancato deposito della relazione di cui all’art. 124, comma 3, l.fall..

 


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