Prededuzione al professionista che assiste il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale
Pubblicato il 09/05/23 00:00 [Doc.11991]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell’avv. Riccò, riccardo.ricco@lex.re.it

Tribunale di Reggio Emilia, decreto 2 maggio 2023, G.D. Niccolò Stanzani Maserati

Domanda di liquidazione giudiziale in proprio - Consulenza assistenza - Crediti professionali - Prededuzione - Ammissibilità

Le ipotesi di prededuzione espressamente disciplinate dal codice, agli artt. 6 e 277 CCI, condividono la medesima ratio, da individuare nella volontà del legislatore di favorire la soluzione della crisi d'impresa, assicurando ai professionisti che a vario titolo abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda, di vedere riconosciute con un maggior grado di certezza le proprie ragioni di credito.

Dato che anche la liquidazione giudiziale rientra tra gli strumenti a cui l'imprenditore può attingere per risolvere il proprio stato di crisi, in specie nei casi in cui non vi siano i presupposti per la continuità aziendale, non sarebbe ragionevole riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo, perché tale determinazione e? il risultato di un'attività di studio e lavoro che almeno in parte coincide a prescindere dall'esito finale, che non può essere con certezza conosciuto al momento dell'accettazione dell'incarico.

L'introduzione del limite del 75% solo con riferimento alle procedure concordate di soluzione della crisi (adr e concordato preventivo) appare giustificata dalla volontà di evitare una remunerazione eccessiva di tali crediti, trattandosi notoriamente di procedure con valori di attivo e passivo più elevati.

Va dunque riconosciuto carattere prededucibile, integralmente, anche al credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio.

 


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