Significativo revirement della Suprema Corte in tema di responsabilità delle banche per pagamento di assegno non trasferibile.
Pubblicato il 22/06/16 20:13 [Doc.1241]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass., sez. I Civile, sentenza n. 12806/16, depos. 21 giugno 2016.

Per la Suprema Corte l’espressione legislativa di cui al 2° comma dell’art. 43 L.A. – “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento” – va riferita non alla persona fisica del prenditore, ma alla sua legittimazione cartolare, riconducendo, quindi, la norma nell’ambito delle regole vigenti in tema di identificazione del portatore di titoli a legittimazione nominale. Per il che, in virtù del 2° comma dell’art. 1992 c.c. – secondo cui “Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto” - il pagamento eseguito a chi sia apparso legittimo prenditore a seguito di diligente identificazione va considerato liberatorio.

Pertanto, nel caso di falsificazione o alterazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 1992 c.c., comma 2, in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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