Supera il vaglio di costituzionalità la legge che ha ritenuto validi i contratti tra società di ingegneria e soggetti privati conclusi dopo il 1997
Pubblicato il 22/11/24 08:36 [Doc.14005]
di Redazione IL CASO.it


La norma del 2017 che ha riconosciuto la validità dei contratti conclusi, dopo l’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, fra società di ingegneria e soggetti privati ha inteso risolvere incertezze interpretative e supera il vaglio di legittimità costituzionale.
È quanto si legge nella sentenza n. 184, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di L’Aquila con riguardo all’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017.
La Corte ha qualificato la disciplina censurata come interpretativa della legge n. 266 del 1997. Quest’ultima aveva abrogato il divieto di esercitare in forma societaria l’attività professionale, ma, al contempo, aveva creato una situazione di incertezza circa tale abrogazione. Aveva, infatti, affidato a un regolamento, che non è mai stato adottato, la disciplina dell’esercizio dell’attività professionale in forma societaria.
L’intervento legislativo del 2017 ha voluto chiarire che la mancata adozione del richiamato regolamento non poteva inibire l’esercizio dell’attività professionale da parte delle società di ingegneria di capitali e cooperative che, all’epoca, potevano già contare su una regolamentazione dell’attività professionale. Questa, infatti, era stata in precedenza prevista per consentire loro di concludere contratti di prestazione professionale con la pubblica amministrazione (legge n. 109 del 1994 e, di seguito, codici dei contratti pubblici).
Pertanto, la legge del 2017 ha considerato validi, a partire dall’entrata in vigore della legge del 1997, i contratti conclusi con privati da società di ingegneria, di capitali e cooperative, che da tempo già potevano concludere contratti con la pubblica amministrazione.
La Corte, oltre a ritenere non implausibile l’interpretazione autentica fornita dal legislatore, ha giudicato il suo intervento non irragionevole, non lesivo di affidamenti meritevoli di protezione e rispettoso tanto del diritto alla tutela giurisdizionale quanto dei limiti imposti all’iniziativa economica privata. 


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