La Prima Presidente della Corte di cassazione Margherita Cassano scrive al Ministero della Giustizia a proposito del contributo unificato
Pubblicato il 09/01/25 09:03 [Doc.14127]
di Redazione IL CASO.it


Al Ministro della giustizia per il tramite del Capo di Gabinetto

Al Capo del Dipartimento Affari di giustizia

Al Capo del quinto Dipartimento per la transizione digitale

 

OGGETTO: legge di bilancio 2025 — disposizioni in materia di contributo unificato e di importi spettanti alla cassazione previdenziale dei cancellieri — Nota informativa della Direzione generale degli affari interni — Dipartimento per gli affari di giustizia (prot. 30 dicembre 2024 n. 5462.U) - quesiti.


Con riferimento alla nota in oggetto, concernente gli assetti organizzativi connessi alle modifiche apportate all'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dal comma 812 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con l'introduzione del comma 3.1. (secondo cui: "Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge"), si evidenzia la necessità di ricevere da codesto Ministero alcuni chiarimenti sulle modalità applicative della norma per quel che attiene ai servizi di cancelleria, ferma restando la competenza giurisdizionale in ordine all'interpretazione della norma in esame.


Si formulano, in particolare, i seguenti quesiti: «se l'enunciato "la causa non può essere iscritta a ruolo", ove non venga corrisposto il contributo unificato anche nel minor importo, stia a significare che il riscontro del mancato pagamento consenta di mantenere sospesa l'iscrizione stessa sino ad avvenuto pagamento oppure comporti il rifiuto, da parte della cancelleria, dell'iscrizione della causa (nel giudizio di legittimità: del ricorso)»;


«nella prima ipotesi (sospensione dell'iscrizione), se sia possibile configurare un termine entro il quale l'avvocato debba comunque provvedere a dare riscontro del pagamento del contributo unificato, tenuto conto, per un verso, che il deposito dell'atto si ha solo in caso di accettazione dell'atto/ricorso (art. 13 d.m. n. 44/2011, come modificato dal d.m. n. 217/2023, e art. 17 specifiche tecniche) e, per altro verso, dei termini di legge per la produzione, in sede di legittimità, di atti e documenti di cui agli artt. 369 e 372 c.p. c. »;


«come debba procedere la cancelleria in attuale assenza di idonea applicazione informatica che consenta di intercettare direttamente, al momento dell'accettazione del ricorso, il deposito della distinta di avvenuto pagamento del contributo unificato anche là dove non prodotta dall'avvocato sotto corretta nomenclatura identificativa».


Si confida nel consueto spirito di collaborazione nell'interesse del servizio giustizia.


La Prima Presidente
Margherita Cassano  

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