Corte costituzionale - Inammissibile la questione sull'esenzione ICI degli immobili ecclesiastici a "uso misto"
Pubblicato il 21/02/25 08:40 [Doc.14237]
di Corte Costituzionale


Con la sentenza numero 20, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, relativa all’art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La questione riguardava la mancata possibilità di scorporare le superfici adibite ad attività diverse da quelle religiose negli immobili degli enti ecclesiastici, per determinare l’esenzione dall'ICI. Il rimettente contestava la norma, sostenendo che violasse l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7, terzo comma, dell’Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense.

La Corte ha ritenuto la questione inammissibile per diversi motivi, tra cui l’inadeguata ricostruzione del quadro normativo da parte del rimettente e la mancata considerazione dell'evoluzione normativa e della giurisprudenza europea, che ha modificato il trattamento fiscale degli enti non commerciali e ha introdotto l'IMU in sostituzione dell'ICI.

La Corte Costituzionale ha pertanto  dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa all’esenzione dall'ICI per gli immobili degli enti ecclesiastici a destinazione mista, in quanto non rispettava correttamente il quadro normativo e costituzionale, non considerando l'evoluzione delle normative fiscali, né il principio di equiparazione stabilito nel Concordato lateranense e nel successivo Accordo del 1984.


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