Responsabilità del notaio per le cd. relazioni preliminari notarili.
Pubblicato il 08/09/16 21:38 [Doc.1579]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. civ., II Sez., sent. n. 9320/2016, dep. 9/5/2016.


La controversia affronta il tema della responsabilità civile del notaio correlata alla predisposizione delle cosiddette relazioni preliminari notarili, diffuse nella prassi bancaria nell'ambito delle istruttorie prodromiche alla concessione dei mutui, ed aventi valenza non propriamente certificativa delle risultanze catastali, quanto di perizia di carattere tecnico.

Secondo la Suprema Corte la relazione notarile preliminare redatta nel corso di un'istruttoria di un mutuo bancario determina, in ogni caso, l'assunzione di obblighi non soltanto nei confronti del mutuatario, il quale abbia da solo dato incarico al notaio di effettuare le visure, ma pure nei confronti della banca mutuante. E ciò o intendendo l'istituto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che si beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, il quale abbia richiesto l'opera del notaio (come argomentato dai giudici del merito nel caso qui in esame); oppure ritenendosi che nella fattispecie comunque sussista un'ipotesi di responsabilità "da contatto sociale", fondata sull'affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio, in quanto esercente una professione protetta, ed avente perciò lo stesso contenuto di un'obbligazione contrattuale (cfr. Cass. 23 ottobre 2002, n. 14934), e ciò indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di committente nel contratto di opera professionale. Il danno causato al mutuante per l'inesatta o incompleta informazione contenuta nella relazione notarile preliminare sarà quindi da parametrare sulla colposa induzione dell'istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato.

Donato Giovenzana - Legale d'impresa


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