“Delicato” approdo della Suprema Corte in tema di poteri datoriali e licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Pubblicato il 01/10/16 20:47 [Doc.1723]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. civ., sez. lav., n. 19185/2016 del 28/09/2016.

MASSIMA

"Può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, anche soltanto una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale fa emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anzichè costituirne mero effetto di risulta".

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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