Tribunale di Udine â Sospensione della vendita: poteri del curatore e del G.D.
Pubblicato il 17/11/16 15:57 [Doc.2009]
di
Tribunale di Udine, 14 novembre 2016 - dott. A. Zuliani
FALLIMENTO â VENDITA â SOSPENSIONE â CURATORE â GIUDICE DELEGATO.
Con lâinformazione al giudice delegato (e al comitato dei creditori) degli esiti della procedura di vendita mediante il deposito in cancelleria, il curatore si spoglia del potere di sospendere la vendita attribuitogli dallâart. 107, comma 4° (e sarebbe opportuno che nellâavviso di vendita egli esplicitasse il tempo di attesa che si riserva tra lâaggiudicazione provvisoria e il deposito della documentazione in cancelleria), essendo ormai soltanto il giudice delegato a poter impedire il perfezionamento della vendita, decidendo su eventuali tempestive istanze dei soggetti legittimati, âquando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giustoâ (fermo il diverso e più generale potere del giudice delegato, sempre su istanza, di âsospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motiviâ, di cui alla prima parte del medesimo art. 108, comma 1°, potere che non è soggetto a termini, se non a quello â implicito nel termine âsospendereâ â dellâeffettivo perfezionamento della vendita). [Nel caso di specie il Giudice delegato ha accolto il reclamo ex art. 36 proposto dalle aggiudicatrici provvisorie contro lâatto di sospensione della vendita del curatore, effettuato dopo lâavvenuta comunicazione agli organi fallimenti dellâesito della vendita stessa] (Giulia Gabassi â Riproduzione riservata)
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