La liquidazione coatta amministrativa dellâintermediario non rende improcedibile il ricorso pendente dinanzi allâACF
Pubblicato il 20/07/17 04:25 [Doc.3464]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura degli Avv.ti David Giuseppe Apolloni e Debora Spinelli
Contratti di intermediazione finanziaria- liquidazione coatta amministrativa dellâintermediario finanziario â improcedibilità del ricorso proposto dinanzi allâArbitro per le Controversie finanziarie ai sensi dellâart. 83, comma terzo, TUB- non sussiste
Contratti di intermediazione finanziaria- liquidazione coatta amministrativa dellâintermediario finanziario ânatura giurisdizionale o arbitrale del procedimento dinanzi allâArbitro per le Controversie finanziarie â non sussiste
Contratti di intermediazione finanziaria- liquidazione coatta amministrativa dellâintermediario finanziario â natura vincolante dellâaccertamento compiuto nel merito della pretesa dallâArbitro per le Controversie finanziarie â non sussiste
Contratti di intermediazione finanziaria- liquidazione coatta amministrativa dellâintermediario finanziario- necessità per il cliente di far accertare il proprio diritto di concorrere al riparto dellâattivo nelle forme previste dagli artt. 86 e ss. TUB- Sussiste
Contratti di intermediazione finanziaria âliquidazione coatta amministrativa dellâintermediario finanziario- procedibilità del procedimento instaurato dinanzi allâArbitro per le Controversie finanziare anche in pendenza di liquidazione coatta amministrativa â Sussiste
Va rigettata lâeccezione di improcedibilità ai sensi dellâart. 83, comma terzo, TUB del procedimento proposto dinanzi allâArbitro delle Controversie Finanziarie nei confronti dellâintermediario finanziario sottoposto nelle more a liquidazione coatta amministrativa.
Quello che si svolge davanti allâACF, infatti, è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia che non può essere parificato ed equiparato a un vero e proprio giudizio di cognizione, neppure in forma arbitrale, cui solo si riferisce la previsione dellâart. 83, comma terzo, TUB, là dove statuisce lâimprocedibilità di «qualsiasi azione» già «promossa» contro un intermediario sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa.
Il termine âazioneâ deve essere inteso come facente riferimento allo svolgimento di una vera e propria âattività volta a far valere il diritto sostanzialeâ in un processo avente i caratteri della giurisdizione, sia pure privata e non statuale (come nel caso dellâarbitrato), mentre nel caso del procedimento dinanzi allâArbitro per le Controversie Finanziarie, i caratteri della giurisdizione si rivelano inesistenti, avendo il procedimento (come ha ritenuto, con riferimento allâomologo procedimento dellâABF, la Corte Costituzionale nellâordinanza n. 218 del 4 luglio 2011) connotazioni che attengono sì allâesercizio di una funzione di tipo giustiziale ma che possono riecheggiare gli interventi di organi amministrativi in autotutela.
Il procedimento innanzi allâACF ha soltanto la funzione di delibare il merito di una pretesa senza condurre a un accertamento vincolante, come ha ritenuto la Corte Costituzionale nellâordinanza n. 218/2011 con riferimento allâomologo procedimento dellâABF
La prosecuzione di un procedimento, come quello innanzi allâACF non esclude la necessità che il cliente, la cui pretesa sia stata eventualmente riconosciuta fondata dallâArbitro nei confronti dellâintermediario poi sottoposto alla liquidazione coatta, debba comunque far accertare, nei confronti della Procedura, il suo diritto di concorrere al riparto di quanto realizzato dalla liquidazione dellâattivo nelle forme previste dagli art. 86 ss. TUB, sia perché la âdecisioneâ dellâArbitro non può ricondursi a quei provvedimenti che darebbero titolo allâammissione con riserva, ad instar dellâart. 96, 3° comma, n. 3 l. fall., sia perché lâaccertamento del passivo non ha oltretutto, in nessun caso, ad oggetto la pretesa sostanziale ma solo il diritto di partecipare al concorso.
Il procedimento dinanzi allâArbitro delle Controversie Finanziarie può proseguire nei confronti dellâintermediario anche in pendenza della Procedura di liquidazione coatta amministrativa, salva sempre naturalmente la necessità per il cliente che intenda invocare il âtitoloâ rappresentato dalla âdecisioneâ dellâACF di presentare lâistanza di ammissione al passivo, e quindi salva sempre la possibilità per i Commissari liquidatori di valutare liberamente se ed in che limiti riconoscere e ammettere la pretesa già delibata come fondata dallâArbitro.
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