Equo compenso a tutela dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale
Pubblicato il 04/08/17 08:48 [Doc.3566]
di Redazione IL CASO.it


Il teso e la relazione al DDL sull'equo compenso.

(nell'allegato testo e relazione)

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Oggetto e definizione)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente.
2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Art. 2
(Clausole che prevedono un compenso non equo)
1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.
2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi
definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

Art. 3
(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)
1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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