Obblighi informativi dellâintermediario: sottoscrizione della documentazione ed effettiva attività di informazione
Pubblicato il 05/09/17 04:45 [Doc.3620]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, sentenza dellâ11.07.2017 depositata il 12.07.2017 - Est. Luca Caputo.
Responsabilità di Poste Italiane quale intermediario finanziario per aver collocato un prodotto finanziario non adeguato alla propensione allâinvestimento del cliente â Sussistenza
Rilevanza della consegna di documentazione informativa ai fini dellâesonero da responsabilità â Esclusione
Non è sufficiente, per ritenere assolti gli obblighi informativi che gravano sullâintermediario finanziario, aver fornito e fatto sottoscrivere al cliente con propensione al rischio medio-bassa una serie di documenti, pur in osservanza delle disposizioni del T.U.F., qualora a ciò non si accompagni unâeffettiva attività di informazione del cliente tesa a consentirne la formazione di una volontà pienamente consapevole, che tenga conto, in particolare, della concreta propensione al rischio desumibile anche da investimenti pregressi.
© Riproduzione Riservata