Revocatoria dell’atto di divisione
Pubblicato il 12/09/17 08:52 [Doc.3651]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Mantova, 11 luglio 2017. Giudice Mauro Pietro Bernardi.

Azione revocatoria ordinaria – Atti revocabili – Divisione – Ammissibilità – Presupposti

L’esperibilità del rimedio di cui all’art. 2901 c.c. è ammessa anche in relazione ai negozi di natura dichiarativa stante l’ampia dizione utilizzata dall’art. 2901 che fa riferimento agli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore fra i quali va annoverato l’atto di divisione che ha contenuto neutro nel senso che esso non può annoverarsi né tra gli atti di natura onerosa (il sacrificio di ciascun condividente non viene effettuato in vista della rinuncia degli altri e, quindi, quale corrispettivo bensì in funzione del risultato utile comune costituito dalla attribuzione a ciascun condividente della proprietà esclusiva di una parte dei beni in comunione) né fra quelli di natura gratuita (atteso che il condividente non subisce una perdita economica ma consegue un’utilità costituita dalla proprietà esclusiva su una porzione del bene diviso), da ciò derivando che la fattispecie in questione deve ritenersi regolata dalla sola disposizione di cui all’art. 2901, comma 1, n. 1 c.c. che disciplina, in generale, tutti gli atti non classificabili come onerosi, risultando quindi irrilevante la scientia damni delle altre parti negoziali.

La revocabilità dell’atto di divisione va esclusa ove esso non arrechi alcun pregiudizio alla garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito.

Nel caso di specie il pregiudizio è stato escluso non essendo stato provato che l’attribuzione delle porzioni fra i condividenti fosse avvenuta con modalità tali da avvantaggiare gli altri condividenti a detrimento del debitore.


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