Ripartizione dell’onere probatorio in caso di responsabilità del professionista per condotte omissive
Pubblicato il 04/10/17 08:27 [Doc.3761]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura della Dott.ssa Eleonora Leotta

Obbligazioni di mezzo – responsabilità del professionista- condotte omissive – riparto dell’onere della prova – giudizio amministrativo – pianificazione urbanistica – discrezionalità PA

Le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento.
Ne deriva che, in caso di contestazione di condotte omissive, grava sul cliente, in quanto soggetto che si duole della responsabilità del professionista, l’onere di provare, in chiave necessariamente probabilistica, che qualora quest’ultimo avesse tenuto la condotta dovuta, egli avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, mentre grava sul professionista l’onere di provare di essersi attenuto ai parametri della dovuta diligenza ex art. 1176 c.c. (Nel caso di specie, in cui la controversia verteva sul mancato accoglimento di un ricorso promosso innanzi al Tar al fine di modificare la destinazione urbanistica di alcuni terreni, il Giudice ha ritenuto che il cliente non abbia assolto all’onere della prova su di lui incombente essendo tale giudizio connotato da forte aleatorietà e, per effetto, sottratto ad un possibile giudizio prognostico circa il risultato in concreto raggiungibile, in quanto fondato sulla contestazione di una scelta assolutamente discrezionale effettuata dalla Pubblica Amministrazione e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo casi limitati e tassativamente previsti).


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