Responsabilità dell’avvocato per omissione e regola ‘del più probabile che non’
Pubblicato il 25/10/17 08:26 [Doc.3842]
di Redazione IL CASO.it


Responsabilità per colpa professionale - Omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente - Regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non" - Prova certa circa dell'esito favorevole del giudizio – Irrilevanza

In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.

Nel caso di specie, in applicazione del suddetto principio di diritto, la Corte ha ritenuto infondati i rilievi per cui l'affermazione della responsabilità professionale degli avvocati per una condotta omissiva sarebbe dovuta essere preceduta dal raggiungimento della prova certa circa dell'esito favorevole del giudizio di rinvio, anziché della sola valutazione di un'elevata probabilità di vittoria.


© Riproduzione Riservata