Sentenza parziale sullo status (separazione o divorzio): il giudice deve pronunciarla d’ufficio
Pubblicato il 28/12/17 22:36 [Doc.4073]
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Cass. Civ., Sez. VI-1, ordinanza 31 agosto 2017 n. 20666 (Pres. Scaldaferri – rel. Bisogni)

SEPARAZIONE O DIVORZIO – SENTENZA PARZIALE SULLO STATUS – OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRONUNCIARLA D’UFFICIO - SUSSISTE
La disposizione di cui all’art.709 bis cod. proc. civ., come definitivamente modificata dall’art.1, comma 4, della legge 25 dicembre 2005, n. 263, sancisce in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo "status", la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio "status" (Cass. civ., sez. V1-1, n. 10484 del 22 giugno 2012). Il Tribunale è tenuto a pronunciare d’ufficio la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, ed alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni.


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