La pronuncia ex art. 250 c.c. ha come effetto il riconoscimento del figlio, senza necessità di alcun successivo comportamento del ricorrente
Pubblicato il 16/01/18 00:00 [Doc.4135]
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Trib Roma, sez. I civ., sentenza 26 maggio 2017 (Pres. Mangano, rel. Ciavattone)

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO - ART. 250 C.C. - SENTENZA CHE ACCOGLIE IL RICORSO - AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO - ESCLUSIONE - EFFETTI DELLA SENTENZA: RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO

Alla pronuncia giudiziale ex art. 250 c.c., da intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento ma pienamente sostitutiva dello stesso, consegue l'annotazione della paternità a margine dell'atto di nascita: il riconoscimento paterno è, infatti, costituito dallo stesso esercizio dell'azione giudiziale ex art. 250 c.c. e la volontà di riconoscere il minore è stata ribadita dalla parte anche in udienza dinanzi al giudice. Del resto, la disposizione appena citata perderebbe di significato ove si ritenesse che, pronunciata la sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore che per primo ha riconosciuto, fosse necessario formalizzare il riconoscimento del secondo genitore innanzi all'Ufficiale di stato civile, e ciò anche sulla scorta della considerazione per cui solo così ragionando si è in grado di scongiurare le problematiche che potrebbero verificarsi allorché il genitore, pur autorizzato al riconoscimento ex art. 250 c.c., non potesse poi procedere a detto incombente, anche per cause dallo stesso indipendenti.

SENTENZA
Con ricorso, depositato in data ..2016, X ha chiesto ex art. 250 c.c. di essere autorizzato a riconoscere il minore Y, nato a Roma il …2013 e riconosciuto al momento della nascita soltanto dalla madre, YY. (…)
Si è costituita la resistente, chiedendo la nomina di un curatore speciale per il minore, non contestando la paternità dell'X, ma eccependo la totale inadeguatezza, inaffidabilità, aggressività e violenza verbale del ricorrente ed il completo disinteresse mostrato dallo stesso durante la gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino, durante i quali non aveva partecipato né moralmente, né economicamente alla crescita ed alle sue necessità; (…).
Sentite le parti all'udienza del .. 2016, il Tribunale, con ordinanza depositata in data ..2016, ha nominato l'avv. … quale curatore speciale del minore Y, ex art. 78 c.p.c.; quest'ultima, costituitasi in giudizio, ha riservato l'articolazione delle proprie deduzioni e la formalizzazione delle proprie conclusioni all'esito dell'istruttoria.
All'udienza del….. 2017 la parte resistente ha chiesto che fosse disposta CTU al fine di verificare la conformità o meno del riconoscimento paterno all'interesse del minore ed il ricorrente ha chiesto che venissero previsti incontri tra padre e figlio; la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione di termine per note difensive e repliche.
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La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 ha riconosciuto, all'art. 7, quale diritto fondamentale del figlio quello di conoscere i propri genitori naturali (seppur nella misura del possibile). La Convenzione dell'Aja del 1993, all'interno della disciplina dell'adozione internazionale di minori, ha statuito all'art. 30 che le competenti autorità degli Stati contraenti devono assicurare l'accesso del minore alle informazioni sulle sue origini, relative in particolare all'identità della madre e del padre nonché alle informazioni sanitarie dello stesso minore e della sua famiglia, prevedendo che le autorità siano tenute a conservare queste informazioni con la massima cura. Infine, l'ampia interpretazione data dai giudici di Strasburgo all'art. 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, che tutela il rispetto della vita privata e familiare contro gli arbitri, ma anche contro le eccessive ingerenze delle autorità pubbliche, ha ricompreso il diritto alla conoscenza delle proprie origini nell'alveo applicativo di tale norma. Ebbene, prendendo spunto dalle norme sovranazionali appena citate, sebbene formatesi in seno alla disciplina normativa dell'adozione, a cui il tema della conoscenza delle origini è da sempre connesso, emerge con chiarezza che l'acquisizione di notizie sulla nascita è un passaggio necessario per la formazione della personalità del soggetto e la scoperta della vera identità dei propri genitori riguarda un aspetto importante dell'identità personale del singolo.
Il Tribunale ritiene che la norma di cui all'art.250 c.c. (secondo cui il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento e, in caso di rifiuto di tale consenso, il tribunale pronunzia sentenza che tiene luogo del consenso mancante, che non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio) debba essere interpretata alla luce dei principi appena evidenziati.
Tale norma realizza una doppia tutela, garantendo sia l'interesse del genitore ad esercitare la sua responsabilità genitoriale che quello del minore a sperimentare la bigenitorialità. Invero, se il riconoscimento del figlio infraquattordicenne già riconosciuto da un genitore costituisce oggetto di un diritto soggettivo dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., entro i limiti stabiliti dalla legge, al contempo il minore stesso ha diritto all'identità personale nella sua precisa e integrale dimensione socio psicofisica e, parimenti, a non subire un grave ed irreversibile pregiudizio dal riconoscimento.
La giurisprudenza bilancia le posizioni di entrambi i soggetti affermando che “in caso di opposizione al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale della genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi e irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, e in particolare della sua salute psicofisica” ( su tutte si veda Cass. civ. Sez. I Sent., 03-01-2008, n. 4). Il giudice - e prima ancora il genitore che si oppone al riconoscimento- non può, quindi, subordinare il consenso al previo accertamento che il secondo riconoscimento risulti in concreto vantaggioso al minore, con la assurda conseguenza di ritenere legittimo il rifiuto ogni qualvolta non si ravvisi alcun vantaggio; non si deve, infatti, creare alcuna disparità di trattamento tra i due genitori in relazione al diverso momento in cui operano il riconoscimento. A ciò consegue che il diritto del genitore che effettua successivamente il riconoscimento può essere sacrificato solo in casi estremamente gravi per il minore, " nel senso che non è sufficiente a tal fine il mero interesse del minore a conservare o a non veder turbata la serenità di vita che conduce con il genitore che lo ha riconosciuto per primo ma è necessario il pericolo di un trauma di gravità tale da pregiudicare lo sviluppo fisiopsichico del minore” (Cass. civ. Sez. I, 11/03/1998, n.2669).
Nel caso in esame, pur prendendosi atto di un interesse verso il figlio mostrato dal ricorrente in modo piuttosto incostante sin dalla sua nascita e dei contatti sporadici intercorsi tra le parti, in parte dovuti anche alla lontananza dall'Italia dell'X, ….., il Tribunale reputa che tali circostanze non possano precludere il diritto del bambino ad essere riconosciuto dall'uomo che lo ha generato, avendo così l'opportunità di conoscere la verità sulla propria origine e la possibilità di instaurare con lui una relazione affettiva.
Il legame che nel frattempo il bambino -oggi di 4 anni- ha instaurato con il marito della madre (che a detta di quest'ultima il minore riconosce come padre) non può costituire un limite al suo diritto di essere riconosciuto dal padre biologico, rappresentando tale informazione un tassello necessario per una corretta evoluzione della sua personalità, considerato che non realizza l'interesse del minore il dover crescere in una realtà familiare che, pur se accudente (circostanza mai contestata), al momento non risponde alla verità delle sue reali origini, anche in considerazione della peculiarità dei tratti somatici del bambino per la diversa etnia dei genitori. Alla luce dei predetti rilievi, il Collegio ritiene di escludere, ritenendo superfluo sul punto l'accertamento peritale richiesto dalla resistente, il dedotto timore di grave turbamento per il minore Y derivante dal riconoscimento paterno.
Nemmeno i comportamenti del ricorrente censurati dalla Y (mancata contribuzione alle necessità del figlio e scarso interesse mostrato sinora verso il bambino) valgono a costituire un serio pregiudizio per il minore tale da impedire al figlio la conoscenza delle proprie origini, dovendo piuttosto tali condotte essere valutate sotto il diverso profilo dell'adeguatezza paterna ad assumere le decisioni importanti per la vita del minore ed esercitare la responsabilità genitoriale.
Il Collegio, pertanto, reputa meritevole di accoglimento la domanda spiegata dal ricorrente; va dunque pronunciata sentenza che tenga luogo del mancato consenso materno: nel caso in esame, infatti, nessun dubbio sussiste in ordine alla paternità del minore, essendo incontestato tra le parti che il ricorrente sia il padre di YZ.
Alla pronuncia giudiziale ex art. 250 c.c., da intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento ma pienamente sostitutiva dello stesso, consegue l'annotazione della paternità a margine dell'atto di nascita, come già ritenuto dal Tribunale adito in casi analoghi (cfr. Trib. Roma, 14 ottobre 2016); il riconoscimento paterno è, infatti, costituito dallo stesso esercizio dell'azione giudiziale ex art. 250 c.c. e la volontà di riconoscere il minore è stata ribadita dalla parte anche in udienza dinanzi al giudice. Del resto, la disposizione appena citata perderebbe di significato ove si ritenesse che, pronunciata la sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore che per primo ha riconosciuto, fosse necessario formalizzare il riconoscimento del secondo genitore innanzi all'Ufficiale di stato civile, e ciò anche sulla scorta della considerazione per cui solo così ragionando si è in grado di scongiurare le problematiche che potrebbero verificarsi allorché il genitore, pur autorizzato al riconoscimento ex art. 250 c.c., non potesse poi procedere a detto incombente, anche per cause dallo stesso indipendenti.
La norma appena citata impone, peraltro, al giudice di adottare - con la stessa pronuncia - i provvedimenti conseguenti circa il cognome del minore. Al riguardo, la richiesta di escludere l'attribuzione del cognome paterno si fonda su argomenti genericamente profilati, quali l'avvenuta formazione, in capo al bambino, di un'identità e personalità tali da rendere potenzialmente traumatica l'aggiunta del patronimico e l'inadeguatezza del sig. X.
Detti rilievi non valgono, infatti, a superare i principi più volte affermati dalle pronunce di legittimità (Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2015, n. 12640 e 5 febbraio 2008, n. 2751), in base ai quali l'inserimento del cognome paterno postula un'attenta valutazione: il minore, per l'età ancora acerba, non ha maturato una definita identità sociale e, inoltre, il cognome materno, per il tempo intercorso tra i due riconoscimenti, non si è ancora radicato nel contesto sociale in cui il minore vive. Dunque, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, e considerata nel caso di specie l'età di Ye Z e la mancanza di prova in ordine a qualsiasi pregiudizio che possa derivargli dall'aggiunta del cognome paterno a quello materno, si dispone che lo stesso si chiami Ye Z Y X.
L'assenza di significativi contatti tra il padre ed il figlio in questi primi anni di vita, trascorsi dal bambino con la sola madre che l'ha cresciuto e seguito in ogni sua necessità, rende opportuno un approfondimento istruttorio al fine di valutare le ulteriori questioni relative all'affidamento, al mantenimento ed alla collocazione del minore.
La decisione sulle spese di lite deve essere rinviata al momento della pronuncia definitiva.

P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo n. …/2016, così provvede:
- considerato il riconoscimento manifestato dal ricorrente, pronuncia sentenza che tiene luogo del consenso mancante ai sensi dell'art.2 50 c.c. e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato civile di … di annotare sull'atto di nascita del minore che X … nato …. il …, è il padre di …, nato a … il …;
- dispone che, …, nato a Roma il …, acquisti il cognome paterno aggiungendolo a quello materno, così da chiamarsi …
- dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti in relazione all'affidamento, al mantenimento e al collocamento del minore;
- riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Roma, in data 26.5.2017


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