Autorizzazione ex art. 31 d. lgs. 286/1998 (T. U. Immigrazione) valutate le condizioni di vita del minore, il quale subirebbe un danno psico-fisico da un eventuale allontanamento dal territorio italiano
Pubblicato il 26/05/15 20:09 [Doc.536]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Michele Orsitto del Foro di Pisa

Deve essere concessa al genitore ricorrente autorizzazione ex art. 31 d. lgs. 286/1998 (T. U. Immigrazione) valutate le condizioni di vita delle minori le quali subirebbero un danno psico-fisico da un eventuale allontanamento dal territorio italiano o anche da uno soltanto dei genitori. Detta autorizzazione deve essere concessa anche al genitore con un precedente penale per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ma assai risalente nel tempo (tredici anni fa), con pena estinta per esito positivo dell'affidamento in prova.


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