Robin Hood tax incostituzionale ma solo per il futuro, non ex tunc
Pubblicato il 16/01/19 00:00 [Doc.5750]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


La Consulta ha stabilito che gli effetti della declaratoria di illegittimità dell'addizionale decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale

Sulla base di un'attenta lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 e sgombrando il terreno da alcuni equivoci, nell'ordinanza n. 32716 del 18 dicembre 2018, la Cassazione ha chiarito che l'illegittimità differita della Robin Hood tax impedisce di ritenere ancora "aperte" le fattispecie pendenti alla data di deposito della sentenza.

L'incostituzionalità della Robin Hood tax e i suoi effetti nel tempo
Con l'articolo 81, commi 16-18, del Dl 112/2008, il legislatore aveva introdotto un'addizionale Ires per i settori petrolifero ed energetico (Robin Hood tax) a carico di soggetti individuati sulla scorta di parametri relativi al volume di ricavi conseguiti e al reddito imponibile dichiarato.
Tale disciplina è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 11 febbraio 2015, n. 10. In particolare, la Consulta ha riscontrato la violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva dettati dagli articoli 3 e 53 della Costituzione poiché l'addizionale:
costituiva una maggiorazione di aliquota parametrata a tutto il reddito d'impresa e non ai soli "sovra-profitti"
era divenuta strutturale nonostante la sua istituzione fosse dovuta alla situazione congiunturale di crisi economica e al contemporaneo rialzo del prezzo delle materie prime
non prevedeva idonei meccanismi atti a verificare che gli operatori non traslassero gli oneri fiscali sui consumatori.
Tuttavia, pur dichiarando l'illegittimità della disposizione, la Corte si è avvalsa, in maniera (sino ad allora) inedita, del potere di modulare gli effetti temporali della dichiarazione di incostituzionalità, stabilendo che essi decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, anziché, come avviene di norma, ex tunc.
La soluzione è stata motivata con l'esigenza di bilanciare il principio della retroattività con altri "principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati" e, in particolare, con l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione. Sugli effetti pratici della pronuncia, l'Agenzia delle entrate si è espressa con la circolare n. 18/2015.

I chiarimenti della Corte di cassazione
L'importanza della pronuncia in commento risiede nel fatto che essa contiene la più autorevole risposta giurisprudenziale a due obiezioni sollevate da alcune sentenze di merito (tra cui quella della Ctr Piemonte, integralmente riformata con rigetto del ricorso introduttivo).
In particolare si tratta:
del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, da cui deriverebbe la rilevanza della sentenza anche nei procedimenti la cui decisione dipende dalla risoluzione della medesima questione
del contrasto tra motivazione e dispositivo.
Quanto al primo profilo, è noto che parte della dottrina ha criticato la sentenza n. 10/2015 sotto il profilo del mancato rispetto del principio di incidentalità, il cui logico corollario è che, una volta statuita l'incostituzionalità di una norma, essa non deve avere applicazione nel giudizio a quo, a pena di lesione del diritto di azione.
A tale argomento, "suggestivo ma infondato", la Corte replica che il requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale "opera unicamente nei confronti del giudizio a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche nei confronti della Corte ad quem, quanto agli effetti della decisione sulla medesima".
In altri termini, la necessaria rilevanza della questione (cioè la sua decisività per il caso controverso) assume una funzione di "filtro", ma non comporta affatto che l'eventuale decisione di incostituzionalità debba valere negli altri procedimenti in corso. Del resto, osserva la Cassazione, il controllo della Corte è di mera plausibilità della motivazione dell'ordinanza di rimessione, senza valutazioni di merito (sui criteri con i quali la Corte costituzionale apprezza la rilevanza si veda, per tutte, la sentenza n. 1/2014, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità della legge elettorale n. 270/2005, il cosiddetto Porcellum).

L'altra obiezione, che la Corte ritiene "tutt'altro che irresistibile", concerne un presunto contrasto tra la motivazione ("gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica") e il dispositivo ("la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale […] a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica"), con il secondo che costituirebbe una mera parafrasi dell'articolo 136 della Costituzione (giusta il quale la legge incostituzionale "cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"; si veda anche l'articolo 30, comma 2, legge 87/1953 "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione").

Oltre a precisare (richiamando una propria giurisprudenza costante) che il dispositivo ben può interpretarsi alla luce della motivazione, sul punto la Corte offre la seguente, ineccepibile spiegazione: "l'art. 136 della Costituzione contiene un effetto retroattivo implicito […]. Invece, nella clausola che la Corte ha inserito in questa decisione, si intende che «gli effetti» della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione, e dunque non retroagiscono"; il giudice delle leggi ha voluto "escludere gli effetti retroattivi tipicamente connessi, altrimenti, ad una pronuncia di incostituzionalità", e infatti "se non vi fosse quella clausola di limitazione temporale, allora la decisione della Corte avrebbe effetti retroattivi" sui rapporti non esauriti.
In altri termini, nella sentenza della Consulta n. 10/2015, l'espressione contenuta nel dispositivo si riferisce non agli effetti caducatori, ma alla dichiarazione di illegittimità costituzionale stessa, accertata dal 12 febbraio 2015.

A ciò si aggiunga che, di norma, le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale si limitano a dichiarare l'illegittimità costituzionale di una o più disposizioni, senza alcuna ulteriore specificazione (per gli esempi più recenti, si vedano Corte costituzionale, nn. 232 e 236 del 2018): la formula dell'illegittimità "a decorrere" compare, oltre che nella sentenza n. 10/2015, soltanto nella n. 178/2015 (sentenza, peraltro, di illegittimità "sopravvenuta" e non "differita"), in tema di blocco delle retribuzioni nel pubblico impiego.

Osservazioni conclusive
La sentenza della Cassazione conferma una volta per tutte (si vedano, nella giurisprudenza di merito: Ctp Treviso, n. 259/2/2017; Ctp Ferrara, nn. 82/2/2017 e 259/1/2017; Ctp Milano, n. 154/3/2016, confermata da Ctr Lombardia, n. 4666/1/2017; Ctr Lombardia, n. 2922/6/2018) che l'addizionale d'imposta è divenuta illegittima, con conseguente diritto al rimborso, solo a partire dal 12 febbraio 2015.
Non vi è, quindi, motivo di chiedersi se la fattispecie tributaria, al momento della decisione, fosse ancora aperta o meno (cioè se fosse o meno pendente il termine decadenziale per l'istanza di rimborso), come invece ritenuto dalla Ctr Piemonte nella sentenza impugnata e riformata, in quanto la "clausola" inserita dalla Corte costituzionale ha provveduto direttamente a "esclude][re] da tale illegittimità il passato, ossia le addizionali già corrisposte".
Andrea Gaeta
pubblicato Mercoledì 9 Gennaio 2019


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