La non fallibilità della start up innovativa anche a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese
Pubblicato il 21/01/19 00:00 [Doc.5797]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura degli Avvocati Andrea Corbelli e Cesare Codecà del Foro di Bologna

Fallimento - Assoggettabilità a fallimento della Start Up innovative - Start up innovativa - Esenzione - Cancellazione dal Registro delle Imprese - Applicabilità dell'art. 31 del D.L. 179/2012.

La perdita del beneficio dell'esenzione dalle procedure concorsuali di cui all'art. 31 del D.L. 179/2012 non viene meno con la cancellazione tout court della start up innovativa dal Registro delle Imprese.


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