La Cassazione chiarisce quando è proponibile il reclamo ex art. 183 l. fall. avverso il decreto di revoca del concordato preventivo per inammissibilità ex art. 173 l. fall.
Pubblicato il 24/01/19 08:24 [Doc.5819]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Cassazione 5 dicembre 2018 n. 31477 - est. Didone

La Cassazione chiarisce quando è proponibile il reclamo ex art. 183 l. fall. avverso il decreto di revoca del concordato preventivo per inammissibilità ex art. 173 l. fall.

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Concordato Preventivo - Decreto di revoca per inammissibilità ex art. 173 l. fall. intervenuto nel corso del giudizio di omologazione ex art. 180 l. fall. - Reclamo ex art. 183 l. fall. - Ammissibilità

Sebbene debba ribadirsi l'assunto secondo cui, laddove adottato in una fase intermedia tra l'ammissione del concordato preventivo e la votazione dei creditori, o comunque anteriormente all'instaurazione del giudizio di omologazione ex art. 180 l. fall., il provvedimento di revoca dell'ammissione ex art. 173 l. fall., non seguito da dichiarazione di fallimento della proponente il concordato stesso, è insuscettibile di reclamo ex art. 18 l. fall. o di immediato ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., un'analoga conclusione non è ipotizzabile qualora il provvedimento di revoca suddetto, giustificato dalla ritenuta sussistenza di condotte fraudolente del debitore, sia adottato nel corso del giudizio di omologazione ex art. 180 l. fall. instauratosi all'esito della votazione favorevole dei creditori, atteso che, in questa evenienza, detto provvedimento, benchè formalmente di revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, conclude una delle due fasi di un unico giudizio vertente sulla omologazione del concordato, rendendo non più possibile quest'ultima, così da tradursi in un sostanziale diniego di omologazione, avverso il quale potrà essere esperito esclusivamente il reclamo di cui all'art. 183 primo comma l. fall.


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