Esdebitazione: il delitto deve essere stato commesso in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività di impresa
Pubblicato il 06/06/19 00:00 [Doc.6295]
di Redazione IL CASO.it


In tema di fallimento, il disposto dell'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., nella parte in cui prevede, quale condizione di esclusione per il fallito dal beneficio dell'esdebitazione, la condanna per delitti compiuti in "connessione con l'esercizio dell'attività di impresa", va interpretato nel senso che il delitto deve essere stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività di impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha escluso la rilevanza del reato di diffamazione commesso dal fallito ai danni di una banca creditrice, consistito nell'invio di mail con le quali il c.d.a. dell'istituto di credito veniva accusato di ricattarlo in relazione all'assegnazione di alcuni lavori ed alla mancata concessione di credito).


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