Dichiarazione di fallimento di società in concordato preventivo omologato e risoluzione del concordato
Pubblicato il 15/07/19 00:00 [Doc.6475]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Daniela Giampieri

E' inammissibile la dichiarazione di fallimento di una società in concordato preventivo omologato senza previa risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 186 l.f., poiché, innanzitutto, l'art. 186 L.F. si pone in rapporto di specialità rispetto alla norma generale dell'art. 6, che trova applicazione nella misura in cui non vi sia una lex specialis, ed anche perché lo stato di crisi/insolvenza che ha dato luogo alla procedura concordataria viene rimosso dall'effetto esdebitatorio dell'omologazione, da cui discende che l'impresa non può essere dichiarata fallita se non sulla scorta di una nuova insolvenza generatasi per effetto di obbligazioni contratte successivamente all'omologazione e rimaste inadempiute.

Ai sensi dell'art. 186 l.fall. l'azione di risoluzione del concordato preventivo deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato (cioè nella proposta di concordato e nel piano omologato), e non entro un anno in cui l'ultimo adempimento sia stato effettivamente posto in essere.


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