Azione di regresso del debitore in solido che ha pagato il debito e sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato
Pubblicato il 26/07/19 08:40 [Doc.6505]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura del p.Avv.Antonio De Piano

La violazione dell'art. 1299 c.c. (azione di regresso del debitore in solido che ha pagato il debito) integra uno dei gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c. per l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.


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