Pensione di invalidità: gli arretrati sono soggetti a tassazione separata
Pubblicato il 04/09/19 08:53 [Doc.6544]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


3 Settembre 2019

Se percepiti all'esito di un contenzioso previdenziale gli importi tardivi corrisposti si qualificano come redditi di lavoro dipendente

Gli arretrati della pensione di invalidità, erogati in ritardo per eventi o fatti non dipendenti dalla volontà delle parti, come a seguito di sentenza, sono assoggettati al regime di tassazione separata nel periodo di percezione delle somme (in base al cd. principio di cassa) anche se, questi, assegnati per la loro entità nel periodo di competenza, sarebbero rientrati nella no tax area. Di conseguenza, non spetta il rimborso dell'Irpef trattenuta su questi arretrati nel periodo imposta in cui sono stati materialmente erogati al contribuente in esecuzione della sentenza. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione, n. 10887 del 18 aprile 2019.

I giudici di legittimità si sono pronunciati sui potenziali effetti "distorsivi" correlati all'erogazione di arretrati relativi alla pensione di invalidità nell'ipotesi in cui il periodo in cui risultano percepiti non coincide con il periodo di competenza. Nel caso di specie, un lavoratore nell'anno 2007 aveva ricevuto dall'Inps l'accredito di arretrati relativi alla pensione di invalidità spettante per gli anni 1997, 1998, 2005 e 2006 a seguito della definizione di un contenzioso previdenziale. Sugli importi erogati l'Inps aveva applicato la ritenuta Irpef con aliquota propria dei redditi assoggettati al regime di tassazione separata. Ad avviso del contribuente i ratei di pensione relativi al 2005 e al 2006 non avrebbero dovuto scontare alcuna tassazione, in quanto, trattandosi di importi inferiori a 7.000€, laddove erogati nel periodo di competenza, sarebbero rientrati nella "no tax area" e il contribuente, dopo aver presentato istanza di rimborso per detti importi proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria.

La tesi del contribuente di disparità di trattamento fra chi aveva percepito gli emolumenti nell'anno di competenza, senza assoggettamento ad imposizione fiscale, e chi avendoli percepiti in anni successivi, non per sua colpa, ma per responsabilità dell'Amministrazione finanziaria, doveva subire una rilevante trattenuta, è stata respinta dai primi giudici, ma ha trovato l'avallo della Commissione di secondo grado, che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte indebitamente trattenute per le annualità nelle quali gli arretrati, laddove tempestivamente erogati, non avrebbero scontato alcuna tassazione.

Le ragioni che hanno indotto i supremi Giudici a ritenere legittima la tassazione separata applicata agli arretrati versati in un periodo successivo a quello di competenza, hanno in primis trovato fondamento nel combinato disposto degli articoli n.49, comma 2 e n.17, comma 1, lettera b) del Tuir. In base alla prima norma, "sono redditi da lavoro dipendente... a) le pensioni di qualsiasi genere", e quindi anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità dalla contribuente. Inoltre, a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera b) dello stesso Tuir il regime della tassazione separata si applica agli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti". Ebbene, poiché nella specie gli emolumenti arretrati erano stati erogati contribuente in esecuzione di una sentenza emessa all'esito di un contenzioso avuto con l'Inps, si versa in una di quelle ipotesi nelle quali l'articolo n.17, comma 1, lettera b, espressamente prevede la tassazione separata dell'arretrato relativo alla prestazione lavorativa e, quindi, anche pensionistica.

I giudici di legittimità richiamano a conforto delle proprie conclusioni la ratio sottesa alla tassazione separata ricordando che - come riconosciuto espressamente dalla stessa Amministrazione finanziaria con la circolare n.23/1997 - la ratio che legittima la tassazione separata nel periodo di percezione (in base al "principio di cassa") di emolumenti di competenza di periodi precedenti è rappresentata proprio idoneità di detta tassazione ad attenuare gli effetti "distorsivi" che possono derivare dalla rigida applicazione del principio di cassa.
La suprema Corte ha, poi precisato che l'invocato rimborso sarebbe invece spettato se l'arretrato fosse stato "tardivamente" erogato per fisiologici tempi tecnici o giuridici correlati all'erogazione (in questo senso confronta le sentenze della Cassazione n.16467 del 2004, e n.7677 del 2002). Come a dire che la circostanza che il diritto all'erogazione dell'arretrato tragga fonte una sentenza - che rientra in una delle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali è prevista la tassazione separata degli arretrati lavorativi/pensionistici - escluda qualsiasi possibilità di prendere in considerazioni circostanze o fatti che legittimino l'esclusione dalla tassazione per ragioni di carattere "perequativo".
Ciò posto resta il dubbio, legittimo, collegato ai motivi che hanno portato al contenzioso conclusosi con la sentenza in esecuzione della quale l'Inps ha effettuato in applicazione del regime di tassazione separata la ritenuta in questione che se la sentenza avesse accertato che la mancata tempestiva erogazione degli arretrati era da imputare ad una "colpa" ascrivibile all'Inps? Per il solo fatto che il diritto all'arretrato trova fonte in una sentenza - e quindi rientra in una delle ipotesi in cui a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir gli emolumenti arretrati sono da tassare separatamente - va esclusa la possibilità di contestare detta forma di tassazione, anche se è opponibile, come nella specie, un diritto all'esenzione? Questo è quello che dal tenore lettera della norma si evince e questo è quello che hanno lasciato intendere i giudici di legittimità con la decisione assunta nel caso in esame perché conclusione forse ritenuta più "semplice" dal legislatore per garantire la "certezza" nella tassazione di emolumenti arretrati riconosciuti spettanti per effetto di sentenze, a prescindere dai "fatti di causa".

A parere di chi scrive, la pur comprensibile e giustificata rigorosa applicazione da parte dei giudici di legittimità della normativa in parola - con conseguente diniego del diritto al richiesto rimborso - non riesce peraltro a sgombrare il campo dal dubbio che, nei fatti, si possa essere prodotto l'effetto sperequativo lamentato dal contribuente. Dubbio che resta, essendo ignote le ragioni e i fatti di causa che hanno portato al riconoscimento del diritto alla corresponsione degli emolumenti arretrati non versati. Del resto in questo caso la tassazione separata conseguente all'erogazione differita non ha attenuato gli effetti negativi derivanti dall'applicazione del principio di cassa, ma, piuttosto, ha prodotto degli effetti negativi che non si sarebbero prodotti se l'emolumento, fosse stato erogato nel periodo di competenza.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME


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