Modalità di adempimento dell'obbligo informativo dell'avvocato sull'entità del compenso
Pubblicato il 09/09/19 00:00 [Doc.6561]
di Redazione IL CASO.it


La consegna al cliente di un preventivo scritto di massima della spesa che dovrà sostenere per l'incarico al professionista legale è necessaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, l. 247/2012, come modificato dall'art. 141, comma 6, lett. D) l.124/2017, a far data dal 29 agosto 2017, al fine di assolvere all'obbligo informativo relativo solo qualora tra cliente e professionista non si sia concluso un contratto scritto.

Già prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 5, l. 247/2012, come modificato dall'art. 141, comma 6, lett. D) l.124/2017, il professionista era soggetto ad un obbligo informativo nei confronti del cliente ed esso investiva anche i costi dell'incarico e, di conseguenza, anche la sua complessità.

Tale informativa si colloca nella fase anteriore alla stipulazione del contratto d'opera intellettuale, vale a dire durante le trattative, e la violazione da parte del professionista del corrispondente dovere, secondo la ricostruzione dottrinaria tradizionale, determinerebbe a suo carico una responsabilità di tipo pre-contrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni commisurati all'interesse negativo.

E' evidente peraltro che tale condotta omissiva giustifica anche l'eccezione di inadempimento a fronte della richiesta di compenso da parte del professionista.


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