Status di rifugiato e terrorismo: decisione della Corte Europea
Pubblicato il 06/07/15 23:20 [Doc.661]
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2)Il sostegno a unâassociazione terroristica iscritta nellâelenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa allâapplicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, nella versione in vigore alla data dei fatti della controversia principale, può costituire uno degli «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico», ai sensi dellâarticolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, anche se le condizioni previste dallâarticolo 21, paragrafo 2, della stessa non sono riunite. Affinché un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato possa essere revocato sul fondamento dellâarticolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, per il motivo che tale rifugiato sostiene siffatta associazione terroristica, le autorità competenti sono tuttavia tenute a procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dellâassociazione sia del rifugiato di cui trattasi. Quando uno Stato membro decide di allontanare un rifugiato il cui permesso di soggiorno è stato revocato, ma sospende lâesecuzione di tale decisione, è incompatibile con la richiamata direttiva privarlo dellâaccesso alle prestazioni garantite dal capo VII della medesima, salvo che trovi applicazione unâeccezione espressamente prevista da questa stessa direttiva.
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