L'art. 1526 c.c. non è applicabile ai contratti di leasing anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 124/20I7
Pubblicato il 04/10/19 00:00 [Doc.6648]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Giovanna Bigi del Foro di Ancona

Il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto, produce l'effetto di rendere incontroverso il rapporto giuridico dedotto. In sede di opposizione dichiarata inammissibile, tale inammissibilità impedisce di dare luogo a qualsiasi procedimento che su di essa si fondi, sicché anche la domanda riconvenzionale dell'opponente resta travolta dall'inammissibilità dell'opposizione.

L'art. 1526 c.c. non è applicabile ai contratti di leasing anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 124/20I7, in quanto si tratta di disciplina ad esso estranea. Il leasing, nella sua evoluzione giuridica, si è infatti man mano tipizzato assumendo forme del tutto peculiari e tipiche, sino all'introduzione della L. n. 124/2017, che ha dettato una compiuta disciplina relativa a presupposti, effetti e conseguenze della risoluzione per inadempimento, oltre a norme di coordinamento con altre disposizioni che richiamano tale fattispecie contrattuale. Sono dovuti, pertanto, i canoni scaduti insoluti maturati sino alla data di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore.


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