Patrocinio gratuito: lo Stato deve anticipare gli onorari a consulenti, notai e custodi
Pubblicato il 02/10/19 08:29 [Doc.6655]
di Redazione IL CASO.it


Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 1° Ottobre 2019
PATROCINIO GRATUITO: LO STATO DEVE ANTICIPARE GLI ONORARI A
CONSULENTI, NOTAI E CUSTODI
Gli onorari e le indennità dovuti a consulenti, notai e custodi devono essere, in caso
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, direttamente anticipati dall'erario.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 217 depositata oggi
(relatore Aldo Carosi), si è pronunciata sull'articolo 131, comma 3, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Si tratta di un parziale mutamento di indirizzo rispetto al precedente che aveva
portato al rigetto di altre censure nei confronti della norma oggi dichiarata
incostituzionale, ma l'impianto della motivazione è coerente con la pregressa
giurisprudenza che aveva escluso che gli oneri conseguenti alla tutela dell'indigente
potessero gravare su alcune categorie professionali.
La novità della pronuncia sta nella dichiarazione di incostituzionalità
dell'applicazione dell'istituto della "prenotazione a debito", che secondo il
precedente indirizzo doveva considerarsi di per sé idonea a soddisfare consulenti,
notai e custodi. La Corte ha però riconosciuto che la "prenotazione a debito"
impedisce il pagamento degli onorari e delle indennità prima dell'effettivo recupero
del credito, il che molto spesso - come nel caso del patrocinio dell'indigente - non
può avvenire, con la conseguente esclusione del pagamento della prestazione
professionale.
Roma, 1 ottobre 2019
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