Compenso dell'attestatore del piano di concordato e profili di inadempimento
Pubblicato il 09/10/19 00:00 [Doc.6670]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura di Avv. Giovanni Cedrini e Avv. Maura Vadalà - Cedrini & Zamagni Studio Legale - Axiis

La valutazione circa la sussistenza di un inadempimento del professionista in sede di predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.f. deve tener conto della ratio della stessa norma, finalizzata a far sì che i creditori della società ed il giudice possano avere un riscontro "affidabile" circa lo stato patrimoniale e finanziario della società che chiede l'ammissione alla procedura, nonché circa la concreta fattibilità del piano proposto.

Integra grave inadempimento del professionista in sede di predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.f. l'aver mutuato, senza approfondito vaglio critico, le risultanze delle perizie redatte da un terzo stimatore.

Integra inadempimento del professionista attestatore del piano di concordato ex art. 161, comma 3, l.f. l'omesso svolgimento di valutazioni approfondite circa le concrete prospettive di realizzabilità economica del piano di concordato nonché dei fattori esterni rilevanti (ad esempio, congiuntura finanziaria ed andamento del mercato immobiliare).

Il professionista deve operare una ricostruzione ex ante dei possibili scenari che possono impedire l'attuazione del programma di concordato mediante veri e propri stess tests, con l'indicazione, se del caso, di eventuali strade alternative da percorrere al fine di scongiurare tali eventualità negative.

L'adempimento del professionista nella predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.f. va valutato secondo il parametro di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. ed ex ante; pertanto, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. non possono costituire limiti alla cognizione del Tribunale sull'operato del professionista circostanze successive all'espletamento dell'incarico, quali l'avvenuta approvazione del concordato da parte dei creditori, l'assenza di contestazioni mosse dal Commissario Giudiziale ovvero le circostanze che hanno condotto alla risoluzione del concordato.


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